Trattamento fiscale dello Smart working (causa pandemia) svolto da cittadino italiano iscritto all’AIRE

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Agenzia delle Entrate Risposta 626 del 27/09/2021:

trattamento fiscale del reddito di lavoro dipendente percepito da un soggetto non residente che, a causa dell’emergenza epidemiologica, svolge l’attività lavorativa in Italia, in smart working, invece che nel Paese estero – articoli 49 e 51 del TUIR

Lavoro svolto in Smart Working (causa pandemia) per più di 183 gg in un paese diverso dalla residenza fiscale, non rappresenta per l’Agenzia (Risposta 626/2021) una causa esimente per superare la tassazione “concorrente” tra i due paesi.

Nella fattispecie analizzata, cittadino italiano iscritto all’AIRE e dipendente di una società lussemburghese dichiara di aver svolto la propria attività lavorativa in Italia da marzo 2020 ad oggi, lavorando in smart working a causa della pandemia conseguente al Covid.

L’agenza ritiene che “nella fattispecie rappresentata dall’Istante non può trovare applicazione il disposto del paragrafo 2 del citato articolo 15 (della convenzione contro le doppie imposizioni) non sussistendo il requisito di cui alla lettera a), in quanto l’Istante ha dichiarato di aver soggiornato in Italia per più di 183 giorni nel periodo di riferimento. La conseguente doppia imposizione sarà risolta, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della Convenzione, attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.”

 

News del 27 settembre 2021

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