Interpello Agenzia Entrate 769/2021 cumulo di #Detrazioni lavori di ristrutturazione e #ecobonus
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L’Agenzia, con un interpretazione condivisibile, chiarisce che l’acquirente di un immobile ristrutturato può fruire della detrazione IRPEF di cui all’articolo 16- bis, comma 3 del TUIR (riservato all’acquirente d’immobili sui quali è intervenuta una ristrutturazione sull’intero edificio) anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico di cui all’ articolo 14 del D.L. 63/2013 (cfr. risposta n. 437 del 2021).
La combinazione delle 2 detrazioni, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, poiché (in presenza di tutti i presupposti), la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR è compatibile con la fruizione, per l’impresa che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione, di quella prevista, ai fini IRES, in materia di efficientamento energetico anche nell’ipotesi in cui si tratti d’immobili “merce” per la stessa.
News dell’11 novembre 2021
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