Risposta Interpello AG 782/2021 del 16/11/2021
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Risposta Interpello AG 782/2021 (16/11/2021 “Cessione di partecipazioni il cui valore è stato rideterminato, in presenza di clausole di earn-out Articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir”)
Secondo l’Agenzia ove il valore affrancato della partecipazione sia tale da coprire non solo la componente della parte fissa del prezzo ma anche quella variabile (earn out), pagata in successivi periodi d’imposta, non emergono plusvalenze tassabili.
L’agenzia, con un’interpretazione condivisibile, ritiene non applicabile il divieto previsto dal comma 6 dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 che prevede che l’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del Tuir, vale a dire in compensazione di plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta e nei quattro successivi. Nel caso di specie non si tratta di nuove plusvalenze, ma del riconoscimento di una parte del prezzo della medesima cessione.
News del 16 novembre 2021
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