#Riallineamenti fiscali – Interpello 443/2022: è possibile optare per la remissione in bonis per sanare l’omessa opzione in dichiarazione dei redditi
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Nell’ipotesi di mero errore materiale (e non ripensamento) e avendo versato almeno la prima delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato – è possibile sanare il mancato esercizio dell’opzione per il riallineamento ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis”, ovvero:
– versando la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (pari a 250 euro), senza ricorrere alla compensazione;
– effettuando l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile da intendersi, come precisato dalla circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, con «la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso»
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