Lease back

Massimo Garuti

L’articolo 2425-bis, comma 4, c.c, stabilisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di sale and lease back sono ripartite dal venditore in funzione della durata del contratto di locazione. Per i soggetti OIC adopter diversi dalle microimprese, la citata imputazione temporale delle plusvalenze assume identica rilevanza anche ai fini fiscali. Per le microimprese, a cui non si applica il principio di derivazione rafforzata, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito ai sensi dall’art. 86, comma 4, del TUIR. Per i soggetti IFRS adopter, il D.M. 5 agosto 2019 attribuisce rilevanza fiscale sia agli utili/perdite derivanti dalla vendita del bene, sia al valore attribuito al diritto di utilizzo del bene.

MementoPiù del 22/10/2021