Assonime nella Circolare 21 del 2024, prende posizione stabilendo che l’eventuale modifica delle condizioni contrattuali originarie dell’incarico conferito è un atto di competenza dell’organo, che è già titolato alla modifica del rapporto in base alle procedure già in essere nella società o all’accordo quadro di conferimento dell’incarico, senza necessità di una preventiva approvazione assembleare
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