Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sez V, sentenza 16 novembre 2021 n. 34445
Data evento:
Luogo:
La nozione (e i diversi termini di accertamento in caso di compensazione) del credito “inesistente” e di quello “non spettante”
La Corte di Cassazione ha chiarito che per credito #inesistente deve intendersi (soltanto) il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non risulti riscontrabile mediante l’attività di liquidazione e controllo (artt. 36-bis, 36-ter, DPR n. 600/73 e art. 54-bis, DPR n. 633/72). Solo i crediti #inesistenti qualora utilizzati in compensazione sono quindi soggetti all’estensione del termine (8 anni) di accertamento. Tale estensione del termine ordinario di accertamento non si applica in tutte le altre situazioni, in cui i crediti sono definiti “non spettanti”. La sentenza chiarisce l’importanza di distinguere, giuridicamente, due fattispecie da cui discendono effetti molto diversi, sia a fini sanzionatori sia in relazione all’estensione del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
News del 16 novembre 2021
Per ricevere gli atti del convegno scrivere a info@studiognudi.it