Interpello 834 del 17/12/2021, definizione di #holding di partecipazioni ex art. 162 bis del Tuir di una società in liquidazione
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L’Agenzia nel rispondere ad un interpello formulato da una società in liquidazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 162 bis del Tuir, fornisce alcune #precisazioni
– l’articolo 162-bis del TUIR non opera alcuna distinzione – ai fini dell’inserimento tra gli intermediari finanziari e le società di partecipazione ivi previsti – tra soggetti in liquidazione e soggetti in normale svolgimento dell’attività; – la valutazione sulla prevalenza deve essere operata al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi, ne consegue che, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la presentazione della medesima, il bilancio è quello relativo all’esercizio sociale coincidente con il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; – le passività finanziarie (nel caso di specie finanziamenti dai soci) non sono di per sé incluse tra le componenti utili per determinare l’asset test; – il credito derivante dal contratto di cash pooling – per quanto qui rappresentato e fermo restando quanto precisato in premessa – non presenta caratteristiche tali per essere considerato come un rapporto di finanziamento duraturo, finalizzato a supportare le attività di altri soggetti del gruppo come strumento alternativo ad un conferimento o versamento a fondo perduto.
News del 21 dicembre 2021
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